A livello nazionale il quadro normativo di riferimento per il settore creditizio e finanziario è stato sistematizzato in due Testi Unici:
- Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Decreto legislativo del 1993 n.35 e successive modifiche)
- Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Decreto legislativo del 1998 n.58 e successive modifiche)
Il “Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (TUB), conclude un processo di riforma della legislazione bancaria iniziata alla fine degli anni settanta e realizza una revisione generale del sistema alla luce dei principi comunitari.
Esso amplia l’operatività della banca, la quale tende sempre più ad assumere la veste di banca universale multiprodotto.
Nel TUB vengono definite le norme generali in materia di autorità creditizie, banche e vigilanza.
Di particolare rilevanza ai fini dei rapporti banca-impresa è la disciplina relativa alla trasparenza delle condizioni contrattuali la quale, oltre che trattata nel TUB, trova ulteriori approfondimenti in specifici provvedimenti (circolari, istruzioni di vigilanza) della Banca di Italia: una delle più importanti è l’Istruzione di Vigilanza su “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari”, la quale si propone di rendere noti e facilmente individuabili ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale che si instaura tra cliente e banca in modo da salvaguardare e tutelare il rapporto tra le parti ed in ultimo la concorrenza nel mercato creditizio.
Il “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (TUF) riassume in modo organico una serie di disposizioni in materia finanziaria succedutesi in un arco di tempo di circa ottantacinque anni.
In questo modo gran parte della regolamentazione di dettaglio dei mercati finanziari e dell'intermediazione non è più contenuta in singole norme di legge, bensì in disposizioni secondarie (regolamenti di attuazione, circolari), più agevolmente modificabili in caso di necessità in quanto in gran parte di competenza delle autorità di Vigilanza (Consob, Banca di Italia).
Nel TUF vengono definite le norme relative all’attività di vigilanza e ai soggetti che la realizzano. Inoltre viene individuata la regolamentazione di tutti i servizi di investimento e i relativi soggetti autorizzati nonché le modalità di erogazione degli stessi.
Un tema particolarmente importante, sul quale intervengono molti soggetti operanti nel panorama nazionale, è quello relativo alla tutela dei risparmiatori e della clientela in generale. In tale ambito svolgono un ruolo di rilievo la Banca d’Italia e la CONSOB. La Banca d’Italia svolge molteplici attività di carattere istituzionale, tra cui la vigilanza sulle banche e sugli altri intermediari finanziari al fine di tutelare la concorrenza nel mercato e in ultimo i risparmiatori. La CONSOB svolge prevalentemente attività rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.
Nel quadro normativo relativo al credito dii particolare rilevanza è la disciplina sull’usura che trova il suo provvedimento legislativo principale nella Legge 8 marzo 1996 n. 108. La legge, tra l’altro, stabilisce un tasso soglia per le varie operazioni di credito, oltre il quale si considera il tasso praticato come “usuraio”.
Tale tasso soglia, fissato per ciascuna tipologia di operazione, è pari al tasso effettivo globale (TAEG) medio praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari, aumentato della metà. Spetta al Ministro dei Tesoro rilevare trimestralmente il TAEG, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano Cambi, e provvedere a pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

















