Le obbligazioni sono titoli rappresentativi del capitale di debito della società emittente. Con l’emissione di obbligazioni ordinarie, infatti, la società assume l’impegno di rimborsare il capitale preso a prestito ad una determinata scadenza e di remunerarlo periodicamente ad un tasso predeterminato, indipendentemente dagli utili aziendali. Il prezzo di emissione delle obbligazioni ordinarie può stabilirsi al valore nominale, oppure al di sotto o al di sopra dello stesso, il che implica nel primo caso un minor flusso finanziario in entrata e un maggior rendimento per i sottoscrittori contro un maggior flusso finanziario in entrata per l’impresa e un minor rendimento per i sottoscrittori nel secondo.
La disciplina delle obbligazioni è contenuta nel codice civile agli articoli 2410–2420-ter.
In Italia possono ricorrere al finanziamento obbligazionario solo le imprese costituite in forma società per azioni o in accomandita per azioni.
Il valore complessivo delle obbligazioni in circolazione non deve superare il valore del capitale sociale versato, se non in presenza di garanzie reali.
Con la riforma societaria del 2003 anche le Società a responsabilità limitata possono emettere “titoli di debito”, assimilabili per natura alle obbligazioni ma non soggetti alla loro disciplina; tali “titoli di debito” non possono essere collocati direttamente presso il pubblico dei risparmiatori, ma possono essere sottoscritti solo da investitori istituzionali (art.2483)
Vi sono sul mercato alcune particolari tipologie di obbligazioni, tra cui le principali sono:
Obbligazioni indicizzate
Le obbligazioni indicizzate consentono, in periodi di elevata inflazione, di limitare la perdita di potere di acquisto, legando, secondo diverse modalità contenute nel regolamento del prestito, il capitale o l’interesse, o entrambi ad un parametro che tiene conto della perdita di potere d’acquisto della moneta.
Obbligazioni convertibili
L’obbligazione convertibile presenta un profilo finanziario analogo a quello dell’obbligazione tradizionale, ma è presente a favore del sottoscrittore un’opzione di conversione del titolo obbligazionario in titolo azionario.
L’opzione, esercitabile secondo tempi e modi stabiliti, consente al sottoscrittore di trasformare la natura dell’investimento, i relativi diritti e il proprio status, divenendo finanziatore a titolo di capitale di rischio.
Per l’impresa emittente l’esercizio dell’opzione comporterà un allargamento della compagine societaria.
Obbligazioni con warrant
Sono obbligazioni che presentano uno schema contrattuale analogo a quello delle obbligazioni convertibili, in quanto presentano un’opzione che nel caso specifico garantisce il diritto di sottoscrivere un determinato numero di azioni, ad un prezzo predefinito ed entro un termine prestabilito. Il “warrant” vive in genere autonomamente dal titolo principale, nel senso che può essere negoziato.
In Italia i titoli obbligazionari che rispettano determinati requisiti possono essere negoziati sul MOT (Mercato Obbligazionario Telematico) gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Le modalità di quotazione sono disciplinate dall’art. 2.2.5 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.